{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-55_2012-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112401&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "448d0a88796851adc913dc65b0418e85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione suppletoria di prove"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:01", "Checksum": "a94b98205d3d8a55c5dff79e06af7895", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.55\nRegesto:\nAssunzione suppletoria di prove\n\n\n2.2.4 Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);\n2.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimediato successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.\n2.4 Nel caso in rassegna la reclamante adduce innanzitutto che vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile “già per il solo fatto che vi è un inconveniente irreparabile di natura giuridica laddove vi è l’impossibilità di impugnare l’ordinanza con la decisione finale, rendendone così impossibile il controllo da parte delle autorità superiori”. Quanto superficialmente adombrato dalla reclamante – non avendo essa specificato in cosa consisterebbe concretamente il danno – non costituisce un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. In primo luogo l’affermazione è troppo generica ed imprecisa. Essa sembra poi fondarsi sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere la pretesa attorea perché è stata ammessa una prova (edizione documenti) senza la quale sarebbe stato o non stato dimostrato un determinato fatto, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale di reiezione, favorevole per la parte convenuta potrebbe riparare tale pregiudizio. In secondo luogo, in caso di accoglimento o parziale accoglimento della petizione, la convenuta può far valere un errato accertamento dei fatti o un’erronea applicazione del diritto da parte del Pretore con il rimedio giuridico dell’appello. Non è quindi corretto sostenere che l’ordinanza sfugge al controllo dell’autorità superiore. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che le parti dovrebbero formalmente impugnare qualsiasi decisione pretorile – anche quando il pregiudizio non è manifestamente dato – per il solo timore di non poter più sollevare contestazioni in sede di appello, ciò che non può essere lo scopo del rimedio giuridico del reclamo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto dev’essere dichiarato inammissibile."}