{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-55_2012-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112401&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "448d0a88796851adc913dc65b0418e85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assunzione suppletoria di prove"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:08:01", "Checksum": "a94b98205d3d8a55c5dff79e06af7895", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.09.2012 13.2012.55\nRegesto:\nAssunzione suppletoria di prove\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.444 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 15 luglio 2009 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 13 luglio 2012 di parte convenuta contro l’ordinanza 28 giugno 2012 con cui il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove di parte attrice e ha assegnato un termine di 15 giorni alla convenuta per produrre la documentazione richiesta in edizione;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 15 luglio 2009 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 66'458.85 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.\nCon risposta 5 ottobre 2009 RE 1 si è opposta alle domande attoree, di cui ha chiesto la reiezione.\nCon replica 6 novembre 2009 e duplica 10 dicembre 2009 le parti hanno in sostanza ribadito le proprie opposte tesi di fatto e diritto e le rispettive domande di causa.\nB. In occasione dell’udienza preliminare 12 gennaio 2010 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, contestando quelle avversarie e notificando i rispettivi mezzi di prova. La parte attrice ha chiesto l’assunzione di due testimoni, mentre la parte convenuta ha domandato il richiamo dal Ministero pubblico dell’incarto relativo alla denuncia penale da lei sporta nei confronti di S__________, l’edizione da controparte di tutte le fatture, l’assunzione di due testimoni e l’interrogatorio formale della controparte. Tali prove sono state ammesse dal Pretore con ordinanza 23 febbraio 2010.\nC. Con istanza di assunzione suppletoria di prove 17 febbraio 2011, la parte attrice, dopo aver visionato i documenti richiamati dal Ministero pubblico, ha chiesto in edizione dalla controparte i seguenti documenti: gli accordi di “rientro”/riconoscimenti di debito stipulati fra RE 1 e S__________, l’e-mail del 30 aprile 2009 di B__________ a S__________, nonché tutta la corrispondenza intercorsa tra S__________ e la convenuta.\nCon osservazioni 22 marzo 2011 la convenuta si è opposta all’istanza di assunzione suppletoria di prove chiedendone la reiezione e osservando che – la denuncia penale di cui al doc. 8 facendo esplicito riferimento ai documenti chiesti ora in edizione – l’attrice avrebbe potuto e dovuto notificare le prove di cui chiede l’assunzione già in sede di udienza preliminare.\nCon ordinanza 27 aprile 2011 il Pretore, considerato che la domanda di assunzione suppletoria di prove è stata formulata in relazione alla produzione da parte del Ministero pubblico di parte degli atti relativi al procedimento penale aperto nei confronti di S__________, ne ha chiesto la completazione al Ministero pubblico.\nCon lettera 15 febbraio 2012 l’attrice ha confermato di mantenere l’istanza 17 febbraio 2011, in quanto l’incarto penale acquisito agli atti non avrebbe evaso la richiesta di assunzione suppletoria di prova.\nD. Con ordinanza 28 giugno 2012 il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove di parte attrice e ha assegnato un termine di 15 giorni alla convenuta per produrre la documentazione richiesta in edizione. Egli ha motivato la propria decisione ritenendo che – pur senza esaminare la rilevanza della documentazione richiesta – la domanda di assunzione suppletoria di prova poteva essere ammessa, non essendo provato che l’attrice avesse effettivamente già potuto essere in precedenza a conoscenza della documentazione.\nE. Con reclamo 13 luglio 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione chiedendone la riforma nel senso di annullare l’ordinanza pretorile. Rimprovera al primo giudice di aver capovolto l’onere probatorio ponendolo ingiustamente a suo carico. Ribadisce che la denuncia penale di cui al doc. 8 faceva già riferimento ai documenti chiesti ora in edizione, ragione per cui l’attrice avrebbe potuto e dovuto domandarne l’assunzione in sede di udienza preliminare. Ritiene infine palesemente indagatorio ed inammissibile chiedere l’edizione di tutta la corrispondenza intercorsa tra di lei e S__________, senza specificarne la categoria o il complesso.\nF. Con decreto 7 agosto 2012 il presidente della terza Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.\nG. Con osservazioni 17 agosto 2012 l’attrice ha domandato che il reclamo sia considerato inammissibile, non essendo dato un rischio di danno difficilmente riparabile. Nel merito ha postulato la reiezione del gravame, osservando che è stata proprio la convenuta a chiedere l’edizione dell’incarto dal Ministero pubblico, ragione per cui la documentazione chiesta in edizione dovrebbe già essere agli atti.\nconsiderato\nin diritto: 1. L’ordinanza 28 giugno 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 3 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 13 luglio 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile."}