A prescindere da questa situazione, comunque sia, una volta che il perito giudiziario avrà stabilito quali opere sono state effettivamente eseguite dalla convenuta e determinato la situazione attuale, qualora il referto peritale dovesse rivelarsi impreciso o incompleto su questo punto, la convenuta potrà specificare e approfondire la questione in ambito di delucidazione o completamento della perizia. Il modo di procedere del primo giudice non costituisce quindi un’errata applicazione del diritto, ragione per cui il reclamo andava ad ogni modo respinto anche nel merito.