Procedendo in siffatto modo il primo giudice ha di fatto ammesso la domanda della convenuta, seppur formulandola in modo diverso, tanto che è da chiedersi se il reclamante abbia un interesse a inoltrare il presente reclamo. A prescindere da questa situazione, comunque sia, una volta che il perito giudiziario avrà stabilito quali opere sono state effettivamente eseguite dalla convenuta e determinato la situazione attuale, qualora il referto peritale dovesse rivelarsi impreciso o incompleto su questo punto, la convenuta potrà specificare e approfondire la questione in ambito di delucidazione o completamento della perizia.