Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Nel caso in rassegna, la reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.