Tale decisione non pone fine alla procedura, la prova dovendo ancora essere assunta, ovvero la perizia dovendo essere ancora allestita ed essendo necessario che il Pretore aggiunto dia in seguito modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia. Si tratta dunque di una decisione incidentale, più precisamente di una disposizione ordinatoria processuale, la quale è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG).