4 CPC). Di conseguenza la decisione che accoglie l’istanza di prova a futura memoria e ordina l’allestimento di una perizia a futura memoria nell’arco di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG). 3.