In particolare nel caso di allestimento di una perizia a futura memoria al di fuori del procedimento principale – come nella presente fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga a termine, oppure trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito. Il giudice deve inoltre dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC).