DTF 138 III 76 consid. 1.2). La decisione di reiezione della domanda di assunzione di prove a titolo cautelare (o in altre parole la decisione che rifiuta la prova a futura memoria) nell’ambito di una procedura indipendente, ponendo fine a questa procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).