Secondo la dottrina dominante, per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari – nelle quali rientrano anche le decisioni emesse nel quadro dell’assunzione di prove a titolo cautelare secondo l’art. 158 CPC – sono impugnabili mediante appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 308, pag. 1356; Fellmann, op. cit., n. 43-44 ad art. 158). Diversa, ma senza motivazione, è invece l’opinione di Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 10 ad art. 158, secondo il quale, soltanto in caso di reiezione della domanda, sarebbe dato reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.