{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-53_2012-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112395&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08bf736b6c8f4e94d4c07058c1059b10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perizia a futura memoria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:58", "Checksum": "014210feeb4b382859ca83bfdde95684", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.53\nRegesto:\nPerizia a futura memoria\n\n\n5. In via abbondanziale si osserva tuttavia nel merito che il Pretore aggiunto ha accolto la domanda di prova a futura memoria, sottoponendo al perito i quesiti proposti dall’istante al punto 3 del petitum dell’istanza 19 gennaio 2012 – che non sono stati contestati dalla convenuta –, modificando unicamente il primo quesito “qual’é la situazione delle opere interessate?”, tenendo conto del controquesito formulato dalla convenuta con le osservazioni 30 gennaio 2012, ossia “se le opere di cui al contratto di appalto (doc. C), nonché alla fattura di liquidazione finale 26.10.2011 (doc. 2) sono state eseguite e se gli apparecchi di cui alla fattura 25.10.2011 (doc. 3) sono stati forniti”. Il primo giudice ha così cambiato il primo quesito come segue: “dica il perito quali opere sono state eseguite dall’impresa AP 1 Impianti sanitari e riscaldamento e qual’é la loro attuale situazione”. Procedendo in siffatto modo il primo giudice ha di fatto ammesso la domanda della convenuta, seppur formulandola in modo diverso, tanto che è da chiedersi se il reclamante abbia un interesse a inoltrare il presente reclamo. A prescindere da questa situazione, comunque sia, una volta che il perito giudiziario avrà stabilito quali opere sono state effettivamente eseguite dalla convenuta e determinato la situazione attuale, qualora il referto peritale dovesse rivelarsi impreciso o incompleto su questo punto, la convenuta potrà specificare e approfondire la questione in ambito di delucidazione o completamento della perizia. Il modo di procedere del primo giudice non costituisce quindi un’errata applicazione del diritto, ragione per cui il reclamo andava ad ogni modo respinto anche nel merito.\n6. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.\nAvendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 158, 187 cpv. 4, 308 cpv. 1 e 319 CPC, l’art. 48 LOG e per le spese e ripetibili la LTG e il Rtar,\npronuncia: 1. L’appello (recte: reclamo) 9 maggio 2012 di AP 1 è inammissibile.\n2. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipati dalla reclamante AP 1, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alla controparte CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.\n3. Notificazione:\n|\n|\n- -\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso."}