{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-53_2012-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112395&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08bf736b6c8f4e94d4c07058c1059b10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perizia a futura memoria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:58", "Checksum": "014210feeb4b382859ca83bfdde95684", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.53\nRegesto:\nPerizia a futura memoria\n\n\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale occorre per contro determinare se la decisione sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, emanata nell’ambito di un procedimento indipendente dalla procedura principale, sia una decisione finale oppure una decisione incidentale, alfine di poter stabilire quale sia il mezzo di impugnazione adeguato (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2).\nLa decisione di reiezione della domanda di assunzione di prove a titolo cautelare (o in altre parole la decisione che rifiuta la prova a futura memoria) nell’ambito di una procedura indipendente, ponendo fine a questa procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).\nLa decisione di accoglimento dell’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (ossia la decisione di ammissione della prova a futura memoria) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue fino all’amministrazione della prova. In particolare nel caso di allestimento di una perizia a futura memoria al di fuori del procedimento principale – come nella presente fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga a termine, oppure trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito. Il giudice deve inoltre dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza la decisione che accoglie l’istanza di prova a futura memoria e ordina l’allestimento di una perizia a futura memoria nell’arco di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).\n3. Nel caso in rassegna, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di prova a futura memoria, ordinando l’allestimento di una perizia avente per oggetto le opere relative agli impianti sanitari di riscaldamento e di raffreddamento, di ventilazione e di funzionamento della piscina. Tale decisione non pone fine alla procedura, la prova dovendo ancora essere assunta, ovvero la perizia dovendo essere ancora allestita ed essendo necessario che il Pretore aggiunto dia in seguito modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia. Si tratta dunque di una decisione incidentale, più precisamente di una disposizione ordinatoria processuale, la quale è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG).\nIn concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 30 aprile 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 9 maggio 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n4. Il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.\nNel caso in rassegna, la reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la correttezza della decisione pretorile."}