{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-53_2012-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112395&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "08bf736b6c8f4e94d4c07058c1059b10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perizia a futura memoria"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:58", "Checksum": "014210feeb4b382859ca83bfdde95684", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.53\nRegesto:\nPerizia a futura memoria\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.282 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza di prova a futura memoria 19 gennaio 2012 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nAP 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sull’appello 9 maggio 2012 di parte convenuta contro la decisione 24 aprile 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha accolto la summenzionata istanza ordinando l’allestimento di una perizia a futura memoria e ha designato l’ing. V__________ quale perito giudiziario sottoponendogli i quesiti peritali;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza di prova a futura memoria 19 gennaio 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 (in seguito: AP 1), chiedendo l’assunzione di una prova a futura memoria in merito ad opere relative agli impianti sanitari di riscaldamento, raffreddamento, ventilazione e funzionamento di una piscina, effettuate dalla convenuta sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ .\nCon osservazioni scritte 30 gennaio 2012 la convenuta si è opposta all’istanza di controparte, proponendo a sua volta in via subordinata un quesito peritale.\nAll’udienza di discussione 16 febbraio 2012 le parti in replica rispettivamente duplica hanno in sostanza ribadito le proprie opposte tesi di fatto e diritto.\nB. Con decisione 24 aprile 2012 il Pretore aggiunto ha accolto la summenzionata istanza ordinando l’allestimento di una perizia a futura memoria (dispositivo n. 1) e ha designato l’ing. V__________ quale perito giudiziario sottoponendogli i seguenti tre quesiti peritali:\n- dica il perito quali opere sono state eseguite dall’impresa AP 1o e qual’è la loro attuale situazione;\n- dica il perito quali difetti, lacune o inadempienze presentino tali opere;\n- dica il perito quali opere risultino mancanti rispetto all’offerta e al contratto di appalto (dispositivo n. 2).\nIn relazione al contro quesito presentato dalla parte convenuta, ha rilevato che il medesimo “… va considerato implicitamente rientrante nel primo quesito dell’istante che viene tuttavia precisato come a dispositivo”.\nIl primo giudice ha poi invitato il perito ad inviare il preventivo dei costi, indicandogli il termine entro il quale presentare il referto scritto (dispositivo n. 3) e richiamando alla sua attenzione le norme di legge concernenti i diritti e doveri dei periti (dispositivo n. 4). Egli ha inoltre fissato il valore di causa in almeno fr. 30'000.- e posto a carico della convenuta la tassa e le spese di giudizio (dispositivo n. 5).\nC. Con appello 9 maggio 2012 AP 1si aggrava contro la summenzionata decisione chiedendone la riforma nel senso di modificare il dispositivo n. 2 della decisione aggiungendo un’ulteriore domanda – quella formulata con osservazioni 30 gennaio 2012 – da sottoporre al perito, così formulata: “Dica il perito se le opere di cui al contratto di appalto (doc. c), nonché alla fattura di liquidazione finale 26.10.2011 (doc. 2) sono state eseguite. Se gli apparecchi di cui alla fattura 25.10.2011 (doc. 3) sono stati forniti”.\nD. Con osservazioni 4 giugno 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione dell’appello, avendo il Pretore aggiunto considerato il quesito formulato dalla convenuta già compreso nel primo quesito ammesso ed essendo quest’ultimo più completo e chiaro in quanto si riferisce a tutte le opere eseguite dalla convenuta.\nE. Con decreto 25 maggio 2012 la Presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo all’appello di cui trattasi.\nconsiderato\nin diritto: 1. Giusta l’art. 158 cpv. 1 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (lett. a) oppure quando la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo (usualmente definita quale prova a futura memoria; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 158, pag. 756) o che sussista un interesse degno di protezione (lett. b). L’art. 158 cpv. 2 CPC dispone poi che è da procedere secondo le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari. Di conseguenza, la procedura è quella sommaria (art. 248 lett. d CPC), e più precisamente quella retta dagli art. 261 e segg. CPC (Fellmann, in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 e segg. ad art. 158; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 248; Jent-Sørensen, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 18 ad art. 248; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeadin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308).\n2. Alla presenza di una decisione pretorile sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, occorre esaminare per ciascun caso concreto di che tipo di decisione si tratta e con quale mezzo di impugnazione può essere contestata, se mediante appello alla Camera di merito oppure con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nSecondo la dottrina dominante, per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari – nelle quali rientrano anche le decisioni emesse nel quadro dell’assunzione di prove a titolo cautelare secondo l’art. 158 CPC – sono impugnabili mediante appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 308, pag. 1356; Fellmann, op. cit., n. 43-44 ad art. 158). Diversa, ma senza motivazione, è invece l’opinione di Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 10 ad art. 158, secondo il quale, soltanto in caso di reiezione della domanda, sarebbe dato reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC."}