La decisione 22 giugno 2012 non pone dunque evidentemente fine alla procedura, la causa dovendo essere riattivata e la perizia dovendo essere completata dal perito. Si tratta dunque di una decisione incidentale, più precisamente di una disposizione ordinatoria processuale, la quale è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG). In concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte istante il 25 giugno 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 27 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.