d cifra 1 LOG). La decisione che ammette l’istanza di completazione o delucidazione della perizia (decisione di accoglimento) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue almeno fino all’amministrazione della prova. Di conseguenza la decisione che ordina la completazione o la delucidazione della perizia a futura memoria non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).