Il medesimo principio deve valere per quanto concerne la successiva decisione di ammissione o reiezione dell’istanza di completazione o delucidazione della perizia. La decisione che rifiuta la domanda di completazione o delucidazione della perizia (decisione di reiezione), ponendo fine alla procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).