C. Con appello 27 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la decisione 22 giugno 2012 chiedendone la riforma nel senso di annullare in via preliminare l’udienza del 19 luglio 2012 e di respingere nel merito l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria, in quanto tardiva e non sufficientemente motivata. L’appello non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni. considerato in diritto: 1. Giusta l’art. 158 cpv. 1 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (lett.