{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-50_2012-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113037&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a238702ce39dd82dff608ced73428369"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reiezione dell'istanza di completamento e delucidazione orale della perizia a futura memoria. 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Rimedi di diritto\n\n\nLa decisione di reiezione della domanda di assunzione di prove a titolo cautelare (o in altre parole la decisione che rifiuta la prova a futura memoria) nell’ambito di una procedura indipendente, ponendo fine a questa procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).\nLa decisione di accoglimento dell’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (ossia la decisione di ammissione della prova a futura memoria) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue con l’amministrazione della prova. In particolare nel caso di allestimento di una perizia a futura memoria al di fuori del procedimento principale – come nella presente fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali per esempio nominare un altro perito prima che la procedura giunga a termine, oppure trasmettere al perito eventuali domande supplementari delle parti, oppure ancora pronunciarsi sulla domanda di ricusa del perito. Il giudice deve inoltre dare modo alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza la decisione che accoglie l’istanza di prova a futura memoria e ordina l’allestimento di una perizia a futura memoria nell’arco di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).\n3. Il medesimo principio deve valere per quanto concerne la successiva decisione di ammissione o reiezione dell’istanza di completazione o delucidazione della perizia. La decisione che rifiuta la domanda di completazione o delucidazione della perizia (decisione di reiezione), ponendo fine alla procedura, è una decisione finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC impugnabile mediante appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), oppure, se non è dato il valore litigioso di fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). La decisione che ammette l’istanza di completazione o delucidazione della perizia (decisione di accoglimento) non pone invece necessariamente fine alla procedura, la quale prosegue almeno fino all’amministrazione della prova. Di conseguenza la decisione che ordina la completazione o la delucidazione della perizia a futura memoria non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale o meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).\n4. Nel caso in rassegna, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto le domande n. 10, 12, 14-17 di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria formulate dalla convenuta CO 1, citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012, udienza che è stata annullata e la causa sospesa con ordinanza 11 luglio 2012. La decisione 22 giugno 2012 non pone dunque evidentemente fine alla procedura, la causa dovendo essere riattivata e la perizia dovendo essere completata dal perito. Si tratta dunque di una decisione incidentale, più precisamente di una disposizione ordinatoria processuale, la quale è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG).\nIn concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte istante il 25 giugno 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 27 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n5. Il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.\nNel caso in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, sicché non fa conto di entrare nel merito delle censure sulla decisione pretorile.\n6. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.\nGiusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente."}