{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-50_2012-08-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113037&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a238702ce39dd82dff608ced73428369"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.50"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reiezione dell'istanza di completamento e delucidazione orale della perizia a futura memoria. Rimedi di diritto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:03", "Checksum": "35ca26adaf193431a186864de6c06847", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 20.08.2012 13.2012.50\nRegesto:\nReiezione dell'istanza di completamento e delucidazione orale della perizia a futura memoria. Rimedi di diritto\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.725 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di assunzione di prova a titolo cautelare 15 luglio 2011 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1 CO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sull’appello 27 giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 22 giugno 2012 con la quale il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria formulata dalla convenuta CO 1, citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012;\nritenuto\nin fatto: A. Con istanza di assunzione di prova a titolo cautelare 15 luglio 2011 RE 1 ha convenuto in giudizio le società CO 1 e CO 2 chiedendo l’assunzione di una prova a futura memoria in merito alla cantina, al muro di confine nel giardino, nonché ad ogni altro lavoro effettuato dalle convenute sull’immobile sito sul fondo n. __________ RFD di __________.\nAll’udienza di discussione 17 agosto 2011 le parti si sono accordate in merito all’assunzione di una prova peritale a titolo cautelare su cantina, muro di confine del giardino nonché ogni altro lavoro effettuato dalle imprese convenute sul mappale n. __________ RFD di __________, rispettivamente sui quesiti da porre al perito.\nCon decisione 30 agosto 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha designato l’ing. M__________ quale perito, sottoponendogli i quesiti peritali delle parti. Il perito ha reso il referto peritale il 27 aprile 2012 e con ordinanza di medesima data il Pretore ha fissato alle parti un termine di 15 giorni per chiederne la completazione o la delucidazione.\nB. Con istanza 18 maggio 2012 la convenuta CO 1 ha chiesto la completazione e delucidazione orale del referto peritale, domanda a cui l’istante si è integralmente opposto con osservazioni 25 maggio 2012. Con osservazioni 14 giugno 2012 CO 1 ha confermato la propria richiesta.\nCon decisione 22 giugno 2012 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria formulata dalla convenuta CO 1, ammettendo i quesiti n. 10, 12, 14, 15, 16 e 17, e citando le parti e il perito all’udienza del 19 luglio 2012.\nC. Con appello 27 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la decisione 22 giugno 2012 chiedendone la riforma nel senso di annullare in via preliminare l’udienza del 19 luglio 2012 e di respingere nel merito l’istanza di completazione e delucidazione orale della perizia a futura memoria, in quanto tardiva e non sufficientemente motivata.\nL’appello non è stato inoltrato alla controparte per osservazioni.\nconsiderato\nin diritto: 1. Giusta l’art. 158 cpv. 1 CPC, il giudice procede all’assunzione di prove a titolo cautelare qualora la legge autorizzi una parte a richiederla (lett. a) oppure quando la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo (usualmente definita quale prova a futura memoria; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 158, pag. 756) o che sussista un interesse degno di protezione (lett. b). L’art. 158 cpv. 2 CPC dispone poi che è da procedere secondo le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari. Di conseguenza, la procedura è quella sommaria (art. 248 lett. d CPC), e più precisamente quella retta dagli art. 261 e segg. CPC (Fellmann, in Sutter/Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 23 e segg. ad art. 158; Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 248; Jent-Sørensen, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 18 ad art. 248; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeadin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 308).\n2. Alla presenza di una decisione pretorile sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, occorre esaminare per ciascun caso concreto di che tipo di decisione si tratta e con quale mezzo di impugnazione può essere contestata, se mediante appello alla Camera di merito oppure con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nSecondo la dottrina dominante, per l’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari – nelle quali rientrano anche le decisioni emesse nel quadro dell’assunzione di prove a titolo cautelare secondo l’art. 158 CPC – sono impugnabili mediante appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 308, pag. 1356; Fellmann, op. cit., n. 43-44 ad art. 158). Diversa, ma senza motivazione, è invece l’opinione di Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 10 ad art. 158, secondo il quale, soltanto in caso di reiezione della domanda, sarebbe dato reclamo giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC.\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale occorre per contro determinare se la decisione sulla richiesta di assunzione di prove a titolo cautelare, emanata nell’ambito di un procedimento indipendente dalla procedura principale, sia una decisione finale oppure una decisione incidentale, alfine di poter stabilire quale sia il mezzo di impugnazione adeguato (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; DTF 138 III 76 consid. 1.2)."}