c CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace; che l’acquiescenza è un atto processuale unilaterale, con il quale la parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 13 ad art. 352 con riferimento alla giurisprudenza che è rimasta invariata con l’entrata in vigore del nuovo CPC);