OA.2010.8, che non ha reso verosimile il proprio interesse ad inoltrare l’istanza di revisione quale interveniente adesiva e che la domanda andava ad ogni modo respinta anche nel merito, ritenuto che RA 1 rappresentava invece tutti gli eredi del defunto nell’ambito di tutte le pratiche legate alla cessione della particella oggetto di causa; che con reclamo 1° giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo di accogliere la domanda di revisione 13 febbraio 2012 e di annullare il decreto di stralcio 17 agosto 2011 (inc. OA.2010.8)