che con decisione 14 marzo 2012 il Pretore ha respinto l’istanza superprovvisionale e, successivamente, con decisione 24 maggio 2012 - tenuto conto delle osservazioni degli altri eredi conosciuti, del curatore RA 1 e del convenuto CO 1 - ha respinto la domanda di revisione, argomentando che l’istante non ha in alcun modo partecipato al procedimento inc. OA.2010.8, che non ha reso verosimile il proprio interesse ad inoltrare l’istanza di revisione quale interveniente adesiva e che la domanda andava ad ogni modo respinta anche nel merito, ritenuto che RA 1 rappresentava invece tutti gli eredi del defunto nell’ambito di tutte le pratiche legate alla cessione della particella oggetto di causa;