{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-48_2012-10-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112394&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3cf62b708a0495161c7438120c6edc4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.10.2012 13.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domanda di revisione - acquiescenza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:04", "Checksum": "97da3db3aa3493bf4e9149e6233bab28", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.10.2012 13.2012.48\nRegesto:\nDomanda di revisione - acquiescenza\n\n\nche, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);\nche la reclamante rimprovera in particolare al Pretore di aver presunto che il curatore rappresentasse tutti gli eredi, fondando di conseguenza la propria decisione su una motivazione insufficiente e un ragionamento errato;\nche giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace;\nche l’acquiescenza è un atto processuale unilaterale, con il quale la parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 13 ad art. 352 con riferimento alla giurisprudenza che è rimasta invariata con l’entrata in vigore del nuovo CPC);\nche nel caso in cui vi sono più convenuti in litisconsorzio necessario, come nel caso di una comunione ereditaria, il processo può prendere fine per acquiescenza unicamente nel caso in cui tutti i convenuti abbiano dichiarato di aderire alle conclusioni dell’attore (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 15 ad art. 352 con riferimento alla giurisprudenza che è rimasta invariata con l’entrata in vigore del nuovo CPC);\nche l’acquiescenza conduce allo stralcio (totale o parziale) della causa e non a un giudizio di merito sulla pretesa in questione e ha l’effetto di una decisione munita di regiudicata materiale (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 328, pag. 1429 che rimanda all’art. 241, pag. 1067 e segg.);\nche nel caso in rassegna il curatore ad hoc RA 1 è stato nominato unicamente per rappresentare gli eredi sconosciuti e di ignota dimora (cfr. risoluzione n. 6/2007 della Commissione tutoria regionale __________, doc. C, inc. OA.2010.8, nonché le osservazioni 25 luglio 2012 di RA 1, pag. 1) e non gli eredi noti, la decisione della Commissione tutoria regionale non potendo estendersi anche a questi;\nche neppure risulta che l’attore abbia intrapreso ricerche di sorta o in qualche modo reso verosimile che fosse impossibile risalire agli eredi noti di B__________;\nche emerge invece dalla documentazione agli atti, segnatamente dall’istanza del legale dell’attore alla Commissione tutoria regionale __________ intesa a ottenere la nomina di una curatela ad hoc, che alcuni eredi erano noti (doc. B nell’inc. OA.2010.8), circostanza questa avvalorata dalla documentazione prodotta in data 4 maggio 2012 da RE 1 nell’ambito dell’inc. OR.2012.1 (domanda di revisione), rimasta incontestata;\nche in siffatta situazione non si può ritenere che tutti gli eredi – tra cui per l’appunto gli eredi noti: RE 1, PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 – abbiano aderito alla pretesa di CO 1 nella procedura inc. OA.2010.8;\nche, pertanto, è senz’altro dato un motivo di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;\nche, il Pretore avendo erroneamente presunto che il curatore rappresentasse tutti gli eredi, anche quelli conosciuti, ha accertato in modo manifestamente errato i fatti, applicando poi in modo errato il diritto (art. 320 lett. a CPC) e negando erroneamente l’esistenza di un motivo di revisione;\nche la reclamante ha un interesse degno di protezione a presentare istanza di revisione contro il decreto di stralcio proprio perché non è stata coinvolta - come avrebbe invece dovuto quale erede e membro della comunione ereditaria fu B__________ - nel procedimento OA.2010.8;\nche, di regola, la procedura di revisione comprende due decisioni: la prima che si pronuncia in sé sulla domanda di revisione, e la seconda con la quale, esaminate le nuove circostanze, il giudice decide se annullare la prima decisione e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 334, pag. 1434);\nche, per i motivi esposti, la domanda di revisione era nel principio da accogliere;\nche, stante l’esito negativo della domanda di revisione oggetto di impugnazione, la seconda decisione, e meglio la questione a sapere se la prima decisione sia da annullare e, in caso affermativo, quale debba essere la nuova decisione, non è ancora stata presa, e di principio essa competerebbe al Pretore;\nche, tuttavia, stante la particolarità della fattispecie, dove il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ritenendo erroneamente che vi fosse acquiescenza da parte di tutti i membri della comunione ereditaria, è necessario annullare la decisione di stralcio e ripristinare la litispendenza, affinché egli possa procedere dopo aver garantito anche agli eredi noti il diritto di essere sentiti;\nche, con ciò venendo meno il titolo per il trapasso di proprietà a registro fondiario, è da far ordine all’ufficiale dei registri di procedere al ripristino della situazione precedente;\nche visto quanto sopra esposto, il reclamo deve essere accolto;\nche le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;\nche giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico di CO 1, soccombente;\nche alla reclamante sono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar);\nPer i quali motivi\npronuncia 1. Il reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 è accolto."}