{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-10-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-48_2012-10-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112394&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3cf62b708a0495161c7438120c6edc4a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.48"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.10.2012 13.2012.48"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domanda di revisione - acquiescenza"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:04", "Checksum": "97da3db3aa3493bf4e9149e6233bab28", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 01.10.2012 13.2012.48\nRegesto:\nDomanda di revisione - acquiescenza\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.1 (domanda di revisione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 13 febbraio 2012 da\n|\n|\nRE 1\nComunione ereditaria fu B__________ composta da: PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 PI 5\nEredi sconosciuti fu B__________, rappr. dal curatore ad hoc: RA 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 1° giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 24 maggio 2012 con la quale il Pretore ha respinto la sua domanda di revisione della decisione di stralcio 17 agosto 2011;\nritenuto\nin fatto: che CO 1 è comproprietario in ragione di 5/15 della particella n. __________ RFD di __________, i rimanenti 10/15 essendo di proprietà della Comunione ereditaria fu B__________;\nche con petizione 13 aprile 2010 CO 1 ha convenuto in causa gli “eredi fu B__________” - rappresentati dal curatore ad hoc RA 1 - chiedendo lo scioglimento della comproprietà;\nche, preso atto della dichiarazione di acquiescenza 11 giugno 2010 dei convenuti, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli con decreto 17 agosto 2011;\nche con domanda di revisione 13 febbraio 2012 RE 1, agendo per sé e come interveniente accessorio degli altri eredi del defunto B__________ - tra cui gli eredi sconosciuti e di ignota dimora rappresentati dal curatore ad hoc RA 1 e gli eredi conosciuti PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5 - ha chiesto di annullare il menzionato decreto di stralcio e di ordinare la reiscrizione della precedente comproprietà a RFD del mappale n. __________ __________ con le quote di comproprietà A 10/15 B__________ e B 5/15 CO 1, nonché di ordinare in via supercautelare, senza sentire la controparte, l’annotazione a RF della restrizione della facoltà di disporre del menzionato mappale;\nche a mente dell’attrice l’acquiescenza della parte convenuta è inefficace avendo il curatore ad hoc RA 1 ecceduto i propri poteri di rappresentanza, agendo non soltanto in nome e per conto degli eredi sconosciuti e di ignota dimora come previsto dalla risoluzione n. 6/2007 della Commissione tutoria regionale __________, bensì anche per quelli conosciuti, eredi questi in realtà noti, ma in particolare noti al legale dell’attore;\nche con decisione 14 marzo 2012 il Pretore ha respinto l’istanza superprovvisionale e, successivamente, con decisione 24 maggio 2012 - tenuto conto delle osservazioni degli altri eredi conosciuti, del curatore RA 1 e del convenuto CO 1 - ha respinto la domanda di revisione, argomentando che l’istante non ha in alcun modo partecipato al procedimento inc. OA.2010.8, che non ha reso verosimile il proprio interesse ad inoltrare l’istanza di revisione quale interveniente adesiva e che la domanda andava ad ogni modo respinta anche nel merito, ritenuto che RA 1 rappresentava invece tutti gli eredi del defunto nell’ambito di tutte le pratiche legate alla cessione della particella oggetto di causa;\nche con reclamo 1° giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la suddetta decisione, chiedendo di accogliere la domanda di revisione 13 febbraio 2012 e di annullare il decreto di stralcio 17 agosto 2011 (inc. OA.2010.8), nonché di ordinare la iscrizione della precedente comproprietà a RFD del mappale n. __________ di __________ con le quote di comproprietà A 10/15 B__________ e B 5/15 CO 1;\nche con osservazioni 25 luglio 2012 RA 1 ha specificato di essere stato designato dalla Commissione tutoria quale curatore ad hoc a favore degli eredi sconosciuti e d’ignota dimora, ha rilevato che nessun erede del defunto si è mai fatto avanti, né per avanzare pretese né per far fronte agli oneri di comproprietario del fondo e ha indicato di non sapere se il legale di CO 1 conoscesse una parte degli eredi;\nche con osservazioni 25 luglio 2012 PI 4 si è rimessa alla decisione di questa Camera;\nche con osservazioni 26 luglio 2012 PI 5, PI 2 e PI 3 hanno aderito al reclamo;\nche con osservazioni 17 settembre 2012 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo in ordine e in via subordinata nel merito;\nconsiderato\nin diritto: che la decisione qui impugnata con cui il primo giudice ha respinto la domanda di revisione 13 febbraio 2012, con i relativi postulati, è impugnabile con reclamo giusta l’art. 332 CPC;\nche è controverso se il termine di reclamo sia quello di 30 giorni giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, n. 6 ad art. 332) oppure quello di 10 giorni secondo l’art. 321 cpv. 2 CPC (e come indicato dal Pretore nella decisione 24 maggio 2012), ma la questione può rimanere aperta, ritenuto che il reclamo nel caso concreto è stato ad ogni modo inoltrato tempestivamente;\nche la sentenza impugnata è infatti pervenuta al legale della reclamante il 29 maggio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 1° giugno 2012, rispetta anche il termine più breve di 10 giorni ed è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;\nche la LOG non specifica la competenza all’interno del Tribunale d’appello nel caso dell’art. 332 CPC, né la stessa appare evidente;\nche la decisione con la quale viene respinta la domanda di interpretazione parrebbe essere una decisione finale, e come tale di competenza, a dipendenza della materia, della prima o della seconda Camera civile, mentre la domanda che accoglie la domanda di revisione non è una decisione finale, alla stessa seguendo poi ancora un ulteriore giudizio, sicché, se qualificabile quale decisione ordinatoria processuale, sarebbe di competenza della terza Camera civile;\nche la questione può rimanere aperta nel caso concreto, l’incarto essendo trattato dalla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;"}