Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 22 giugno 2012 di RE 1 è inammissibile. 2. La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto. 3. Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì a CO 1 fr. 350.- a titolo di ripetibili. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 22 giugno 2012 alla controparte):