Rimane comunque salva la facoltà della reclamante di impugnare la sentenza di merito, con la quale il primo giudice motiverà più approfonditamente la decisione di non assumere le prove. L’istanza superiore potrà quindi, nell’ambito di un eventuale appello, se del caso, annullare il giudizio di prima istanza e rinviare gli atti al Pretore per assumere le prove da esso rifiutate ed emanare una nuova sentenza (art. 318 CPC) oppure procedere essa stessa all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC.