In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere con certezza se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Paventando la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale le domande della reclamante potrebbero perlomeno parzialmente essere accolte. Essa stessa si rende peraltro conto che la decisione del Pretore non è ancora certa né tantomeno definitiva (reclamo pag. 4 n. 3 secondo capoverso).