Con osservazioni 18 luglio 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma della decisione pretorile. considerato in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria essendo stata avviata con petizione 3 novembre 2009, al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI. L’art. 405 cpv.