{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-47_2012-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112091&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "495b3cff4d70e6dc0bd7c0d3eb30c716"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.08.2012 13.2012.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:58", "Checksum": "3473a21240d9d29141717e3d4c6bfabb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.08.2012 13.2012.47\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n3.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.\n3.4 Nel caso in rassegna, la reclamante sostiene in modo generico che il rifiuto del Pretore di assumere le prove offerte le causerebbe un pregiudizio in quanto le impedirebbe di provare le proprie tesi (reclamo pag. 4 in fondo). Siffatta critica è insufficiente per rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. La reclamante si limita infatti soltanto a specificare la pertinenza di ciascun mezzo di prova offerto (reclamo pag. 6-9), ma non spiega perché la circostanza di rifiutare le prove notificate comporterebbe in concreto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.\nLa convenuta dà in realtà per scontato che il Pretore accoglierà integralmente la pretesa attorea. In altre parole l’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non può tuttavia configurare un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di soccombere in causa, quindi il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa accogliere la pretesa attorea perché non è stato dimostrato un fatto che con l’assunzione della prova rifiutata avrebbe potuto essere provato, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole o parzialmente favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere con certezza se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo. Paventando la propria soccombenza nella causa, la reclamante anticipa in modo inammissibile la decisione di merito, non ancora emessa e con la quale le domande della reclamante potrebbero perlomeno parzialmente essere accolte. Essa stessa si rende peraltro conto che la decisione del Pretore non è ancora certa né tantomeno definitiva (reclamo pag. 4 n. 3 secondo capoverso). Ritenere data in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.\nAlla luce di quanto sopra esposto, il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il Pretore, procedendo ad un esame anticipato della rilevanza di determinate prove, decide di non assumerle. Rimane comunque salva la facoltà della reclamante di impugnare la sentenza di merito, con la quale il primo giudice motiverà più approfonditamente la decisione di non assumere le prove. L’istanza superiore potrà quindi, nell’ambito di un eventuale appello, se del caso, annullare il giudizio di prima istanza e rinviare gli atti al Pretore per assumere le prove da esso rifiutate ed emanare una nuova sentenza (art. 318 CPC) oppure procedere essa stessa all’assunzione delle prove giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC.\n3.5 Così stando le cose, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore.\n4. In via abbondanziale si osserva che il reclamo andava ad ogni modo respinto anche nella misura in cui la reclamante si duole di una carente motivazione della decisione impugnata in punto ai motivi che hanno indotto il primo giudice a rifiutare l’assunzione delle prove. In effetti, il Pretore ha proceduto correttamente, considerato che, per l’art. 182 cpv. 2 CPC-TI egli non era tenuto a motivare il diniego di assumere le prove con l’ordinanza sulle prove, potendo invece farlo con la sentenza. Contrariamente a quanto adombra la reclamante, il modo di procedere del primo giudice non costituisce quindi un’errata applicazione del diritto."}