{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-08-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-47_2012-08-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112091&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "495b3cff4d70e6dc0bd7c0d3eb30c716"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.08.2012 13.2012.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:58", "Checksum": "3473a21240d9d29141717e3d4c6bfabb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.08.2012 13.2012.47\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.688 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 3 novembre 2009 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 22 giugno 2012 di RE 1 contro la disposizione ordinatoria 12 giugno 2012 con cui il Pretore, richiamata l’ordinanza sulle prove 15 marzo 2011, ha rifiutato di assumere ulteriori mezzi di prova, chiuso l’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 3 novembre 2009 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 55'740.- oltre interessi in base a un contratto di appalto per la fornitura di opere da giardiniere ed irrigazione automatica presso lo stabile denominato “__________” a __________, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.\nCon risposta 10 febbraio 2010 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 6'160.- oltre interessi.\nCon gli allegati successivi le parti hanno confermato le proprie opposte tesi di fatto e diritto.\nB. All’udienza preliminare dell’8 settembre 2010 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. In particolare la parte convenuta ha chiesto l’audizione di tre testimoni e degli architetti B__________ e K__________ – da essa denunciati in lite -, il sopralluogo, l’interrogatorio formale di F__________ , la perizia, l’edizione documenti da controparte e da terzi.\nC. Con ordinanza sulle prove 15 marzo 2011 il Pretore, in merito ai mezzi di prova offerti dalla convenuta, ha ammesso unicamente le deposizioni dei denunciati in lite e l’interrogatorio formale di F__________ .\nCon decisione 12 giugno 2012, ritenuto che, a seguito dell’esito delle prove esperite, altri mezzi di prova apparivano superflui, il Pretore ha respinto gli ulteriori mezzi di prova notificati dalle parti, ha chiuso l’istruttoria e ha citato le parti al dibattimento finale.\nD. Con reclamo 22 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone in via principale la riforma nel senso di annullarla e ammettere i mezzi di prova rifiutati dal Pretore, più precisamente l’audizione dei tre testimoni __________, __________ e __________, il sopralluogo, la perizia, l’edizione di documenti da controparte e da terzi, nonché di annullare il dibattimento finale indetto dal primo giudice.\nCon osservazioni 18 luglio 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma della decisione pretorile.\nconsiderato\nin diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria essendo stata avviata con petizione 3 novembre 2009, al procedimento in esame continua ad essere applicabile il CPC-TI.\nL’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.\n2. La decisione 12 giugno 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 14 giugno 2012 (doc. B), sicché il gravame qui in esame, datato 22 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n3.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova rifiutato dal Pretore."}