che la domanda di assistenza giudiziaria in sede di reclamo va respinta, il gravame essendo si dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole; che, seppure la procedura di reclamo non è gratuita, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese processuali per questa decisione; per i quali motivi, pronuncia 1. Il reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta. 3. Non si prelevano spese di giudizio. 4. Notificazione (unitamente al reclamo 14 giugno 2012 alla controparte):