che con la medesima decisione il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria 20 aprile 2011 di RE 1; che con reclamo 14 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione limitatamente alla reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, postulandone l’annullamento e chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo; che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni; considerato in diritto: che giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;