{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-45_2012-07-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112393&nX40_KEY=4921775&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0dc9644dc48c21dd8de35038d34a22ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.07.2012 13.2012.45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:41:57", "Checksum": "ba8b79238557d5a5363364ade2e49b11", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 30.07.2012 13.2012.45\nRegesto:\nAssistenza giudiziaria e gratuito patrocinio\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. DM.2011.84 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (procedura di divorzio), promossa con petizione 6 aprile 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 contro la decisione 1° giugno 2012\ncon la quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di ammissione al gratuito\npatrocinio;\nritenuto\nin fatto: che con petizione 6 aprile 2011 CO 1 ha promosso domanda unilaterale di divorzio nei confronti del marito RE 1;\nche, successivamente, il marito ha aderito alla domanda di divorzio e all’udienza istruttoria 28 marzo 2012 le parti hanno raggiunto un accordo completo in punto alle conseguenze accessorie;\nche con sentenza 1° giugno 2012 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio tra CO 1 e RE 1 e ha omologato l’accordo sulle conseguenze accessorie;\nche con la medesima decisione il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria 20 aprile 2011 di RE 1;\nche con reclamo 14 giugno 2012 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione limitatamente alla reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, postulandone l’annullamento e chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede di reclamo;\nche il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;\nconsiderato\nin diritto: che giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;\nche la domanda di assistenza giudiziaria è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 1 prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 119, pag. 483-485, art. 321, pag. 1412; Emmel in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 13 ad\nart. 119; Freiburghaus/Afheld in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 11 e 12 ad art. 319, n. 4 ad art. 321; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 7 ad art. 119; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 321);\nche nel caso in rassegna la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 4 giugno 2012, ragione per cui il reclamo qui in esame, datato 14 giugno 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;\nche il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio considerato che il richiedente è proprietario di due immobili in __________, proprietà che egli avrebbe potuto mettere a frutto (realizzandola o mettendola a pegno) per fronteggiare i costi di causa e di patrocinio;\nche il giudice nella sua decisione ha altresì tenuto conto dell’atteggiamento poco trasparente e per nulla collaborativo del convenuto nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, avendo egli sottaciuto l’esistenza delle sue proprietà immobiliari in __________;\nche il reclamante contesta la decisione impugnata, adducendo da una parte di non essere nelle condizioni di poter chiedere un credito ipotecario alla banca e dall’altra sostenendo l’impossibilità di vendere i surriferiti immobili perlopiù a causa “della particolare situazione geografica” e della congiuntura economica attuale, ribadendo altresì la sua indigenza;\nche giusta l’art. 326 CPC in sede di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;\nche, di conseguenza, gli argomenti addotti a sostegno del reclamo appaiono inammissibili, considerato che il reclamante avrebbe dovuto addurli già in prima sede, dove egli avrebbe dovuto presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 125 IV 161 consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a; sentenza del TF del 23 agosto 2006, n. 5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47);\nche altrettanto vale per i nuovi documenti prodotti, anch’essi inammissibili;\nche, comunque, nella misura in cui il reclamante adduce di non aver mai voluto sottacere l’esistenza della sue proprietà immobiliare in __________, l’argomento non gli è di alcun aiuto, considerato che, qualunque possa essere stato il motivo della mancata notifica, egli è comunque proprietario di un immobile, di cui rettamente il primo giudice ha tenuto conto nell’ambito della decisione sull’assistenza giudiziaria;\nche, di conseguenza, il reclamo dev’essere respinto;\nche la domanda di assistenza giudiziaria in sede di reclamo va respinta, il gravame essendo si dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole;\nche, seppure la procedura di reclamo non è gratuita, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese processuali per questa decisione;\nper i quali motivi,\npronuncia\n1. Il reclamo 14 giugno 2012 di RE 1 è respinto.\n2. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.\n3. Non si prelevano spese di giudizio.\n4. Notificazione (unitamente al reclamo 14 giugno 2012 alla controparte):\n|\n|\nPA 1PA 2\n|\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}