L’anticipo di fr. 250.-, chiesto erroneamente a RE 1, le sarà restituito una volta cresciuta in giudicato la presente decisione. Non si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo neppure è stato intimato. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 24 maggio 2012 di RE 1è inammissibile. 2. Le spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione (unitamente al reclamo 24 maggio 2012 alla controparte):