Il reclamante postula poi genericamente l’annullamento del dispositivo della Pretura di Lugano del 14 maggio 2012, senza ulteriori precisazioni. È quindi da ritenere che la domanda concerna anche il punto n. 2 del dispositivo, con il quale il Pretore ha respinto l’istanza 10 maggio 2012 dell’attrice chiedente la notifica della risposta di causa. Se non che, questo dispositivo non concerne RA 1 personalmente, ma unicamente RE 1. RA 1 non ha quindi alcuna legittimazione a interporre reclamo contro questa parte della decisione, nei confronti della quale egli comunque non muove critiche di sorta. Anche su questo punto il reclamo è quindi inammissibile.