“il disegno consente di impugnare la multa disciplinare mediante reclamo”) e la norma è stata approvata dalle Camere senza modifiche e senza discussione. Il legislatore ha quindi sottoposto i provvedimenti dell’art. 128 CPC, intesi a mantenere la disciplina del processo, a un regime di impugnazione particolare, prevedendo, appunto, la possibilità di impugnare solo la multa, a esclusione quindi delle altre sanzioni. Il reclamo su questo punto è dunque inammissibile. 2. Il reclamante postula poi genericamente l’annullamento del dispositivo della Pretura di Lugano del 14 maggio 2012, senza ulteriori precisazioni.