L’ammissibilità del reclamo è quindi da esaminare separatamente per le due decisioni. 2. Per quanto concerne la decisione di ammonimento (dispositivo n. 1 della decisione impugnata), va rilevato che, per l’art. 128 CPC, solo la multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo. La norma non prevede invece la possibilità di impugnare gli altri provvedimenti quali l’ammonimento o l’allontanamento. È quindi da ritenere che il rimedio del reclamo sia dato solo contro la multa disciplinare giusta l’art. 128 cpv. 1 e 4 CPC, ma non contro le altre sanzioni (Weber, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 12 ad art. 128).