Con scritto 10 maggio 2012 l’attrice ha chiesto al Pretore di notificarle una copia della risposta malgrado le carenze formali della stessa. La richiesta è stata respinta dal primo giudice il quale, inoltre, rilevato che il rappresentante dell’attrice “… si è finora distinto in seguito a esternazioni proceduralmente inadeguate e fuori luogo, passibili di sanzione ex art. 128 CPC”, ha ammonito RE 1 e il suo rappresentante RA 1 ai sensi dell’art. 128 CPC condannando la parte attrice al pagamento di fr. 200.- quali spese processuali. B. Con reclamo 24 maggio 2012 RA 1 si aggrava contro la decisione 14 maggio 2012, chiedendone la riforma nel senso di annullare la decisione pretorile.