Già per questo motivo, la decisione su questo punto è da annullare. Si prescinde qui tuttavia dal rinviare l’incarto alla prima istanza per un nuovo giudizio perché la domanda di edizione è comunque da respingere per altri motivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte che è in possesso di documenti rilevanti ai fini di causa deve produrli in giustizia (“Realproduktion”) e neppure può ricorrere all’edizione di documenti della controparte o da terzi allorquando potrebbe procurarseli senza l’ausilio di un intervento giudiziario (sentenza del Tribunale federale 5P.430/1999 del 31 gennaio 2000; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 3, pag. 591 ad art. 206;