L’art. 326 CPC esclude tuttavia la facoltà di addurre in sede di reclamo nuove conclusioni e nuovi fatti, che sono pertanto inammissibili e come tali non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio. Di conseguenza, anche in punto alle domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8 il reclamo è inammissibile.