Con decreto 9 maggio 2012, su richiesta della reclamante, è stato concesso effetto sospensivo al reclamo. Con osservazioni 8 giugno 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo. considerato in diritto: 1. L’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.