Con decisione 18 aprile 2012 il Pretore aggiunto ha ammesso i mezzi di prova notificati dalle parti. Il primo giudice ha in particolare ammesso la domanda di edizione dell’attrice intesa ad ottenere documentazione da RE 1. B. Con reclamo 26 aprile 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e la retrocessione al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso di respingere le domande di edizione e in via subordinata, che “le domande di edizione formulate dalla parte attrice … sono ammesse in forma secretata”. Con decreto 9 maggio 2012, su richiesta della reclamante, è stato concesso effetto sospensivo al reclamo.