{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-36_2012-07-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111442&nX40_KEY=4711128&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a6994251ca421dc0ec4accfa9e8f5e6"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.07.2012 13.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:18:08", "Checksum": "e4fa58fd17723bcd2a8b6eeaeb31e177", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.07.2012 13.2012.36\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti\n\n\nÈ anzitutto da rilevare l’incongruenza tra quanto richiesto in sede di allegazioni, dove l’edizione è chiesta a C__________ , e quella in sede di dibattimento dove la domanda di edizione è stata rivolta a RE 1, richiesta quest’ultima accolta dal Pretore aggiunto, senza peraltro indicare i motivi di questo modo di procedere. Il primo giudice neppure si è poi posto il problema se C__________ non sia perlomeno da interpellare sulla questione in modo che possa far valere i suoi diritti come previsto dagli art. 165 e segg. CPC. Già per questo motivo, la decisione su questo punto è da annullare. Si prescinde qui tuttavia dal rinviare l’incarto alla prima istanza per un nuovo giudizio perché la domanda di edizione è comunque da respingere per altri motivi. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la parte che è in possesso di documenti rilevanti ai fini di causa deve produrli in giustizia (“Realproduktion”) e neppure può ricorrere all’edizione di documenti della controparte o da terzi allorquando potrebbe procurarseli senza l’ausilio di un intervento giudiziario (sentenza del Tribunale federale 5P.430/1999 del 31 gennaio 2000; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 3, pag. 591 ad art. 206; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 330 e 418; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 al § 183).\nNel caso concreto la domanda di edizione dei tabulati telefonici di C__________ è stata chiesta dall’attrice, la quale intende dimostrare di aver dedicato parecchio tempo alla convenuta anche al di fuori dei consueti orari di lavoro, di sera e anche durante i fine settimana e le vacanze. A prescindere dalla questione a sapere se i tabulati siano atti a dimostrare quanto sostenuto, ciò per il semplice fatto che nulla se ne può dedurre circa il contenuto delle conversazioni, si rileva che l’attrice avrebbe potuto, e quindi dovuto, portare lei stessa questa prova producendo i tabulati del proprio collegamento telefonico, dal quale risultano le chiamate in entrata da C__________ . Né essa ha sostenuto che ciò non sarebbe stato possibile.\nDi conseguenza su questo punto il reclamo è ammesso.\n4. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 450.-.\nAvendo la controparte dovuto inoltrare le osservazioni, le vengono assegnate parziali ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar del 19 dicembre 2007).\nPer i quali motivi\npronuncia: 1. Il reclamo 26 aprile 2012 di RE 1, è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, l’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012 del Pretore aggiunto della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel senso che la domanda di edizione dei dettagli delle fatture telefoniche di C__________ (__________) è respinta.\nPer il resto la decisione rimane invariata.\n2. Le spese processuali di fr. 450.-, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 per fr. 50.- e per il resto rimangono carico di RE 1, la quale inoltre rifonderà a CO 1 fr. 400.- a titolo di parziali ripetibili.\n3. Notificazione (unitamente alle osservazioni 8 giugno 2012 alla reclamante RE 1):\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nContro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dall’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}