{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-36_2012-07-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111442&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a6994251ca421dc0ec4accfa9e8f5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.07.2012 13.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:53", "Checksum": "7f6a1682d4474fdcf7ad9ac7ad2a7783", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.07.2012 13.2012.36\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti\n\n\n2.4 Nel caso in rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare se la decisione impugnata comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascuna delle domande di edizione ammesse dal Pretore aggiunto qui oggetto di contestazione. Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi necessario verificare se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti.\n3. La reclamante ritiene dato il pregiudizio difficilmente riparabile per il fatto che la documentazione di cui è chiesta la produzione è altamente delicata e contiene dati sensibili e segreti d’affari che potrebbero essere facilmente posti in circolazione e divenire di pubblico dominio.\n3.1 Va qui rilevato che l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012). Vi possono tuttavia essere delle eccezioni, segnatamente allorquando all’assunzione della prova si contrappone l’interesse di una parte alla salvaguardia di un segreto (sentenza del Tribunale federale 5A_603/2009 del 26 ottobre 2009).\n3.2 Ora, se in concreto l’interesse alla salvaguardia del segreto può essere ammesso in relazione alle domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8, non si vede dove vi possa essere un problema di segretezza per quanto concerne le domande di edizione\n- n. 1, concernente i giustificativi dei pernottamenti relativi alle trasferte dell’avv. CO 1 nel periodo 2008-2010;\n- n. 3 riguardante il dettaglio della fattura dello studio __________ allegata alla risposta, ciò considerato che in relazione alla stessa la convenuta non può invocare il segreto professionale del legale che l’ha allestita;\n- n. 7 concernente la lettera datata 20 maggio 2010 inviata dal __________ __________ alla convenuta per attestare l’effettiva esistenza di un contenzioso extra giudiziale;\n- n. 9 relativa all’e-mail inviata dall’avv. CO 1 a M__________ (risalente al mese di ottobre 2010) in merito al blocco dell’accesso alla cartella __________ operato dalla convenuta.\nIn punto alle domande di edizione n. 1, 3, 7 e 9 il reclamo è quindi inammissibile.\n3.3 Per quanto concerne i documenti di cui alle domande 4, 5, 6 e 8, in sede di dibattimento la convenuta si è limitata ad opporsi in modo – eccessivamente – generico alla richiesta di edizione dell’attrice. Solo con il reclamo essa ha poi sollevato specifiche censure in relazione ai singoli documenti. L’art. 326 CPC esclude tuttavia la facoltà di addurre in sede di reclamo nuove conclusioni e nuovi fatti, che sono pertanto inammissibili e come tali non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio. Di conseguenza, anche in punto alle domande di edizione n. 4, 5, 6 e 8 il reclamo è inammissibile.\n3.4 Circa la richiesta di produrre in forma completamente secretata i verbali del CdA e delle assemblee ordinarie e straordinarie della convenuta e degli investitori del fondo __________, si rileva che il primo giudice già ha già tenuto adeguatamente conto degli argomenti della convenuta, disponendo che la produzione avvenga in forma secretata, essendo ammesso un estratto della documentazione a disposizione delle parti con le indicazioni dei punti rilevanti per la vertenza. Per l’ulteriore documentazione già si è detto che non si intravvedono problemi legati ai pretesi segreti d’affari. La decisione impugnata non risulta quindi contraria al diritto o rilevante da un manifestamente errato apprezzamento dei fatti.\n3.5 Resta da esaminare la domanda di edizione n. 2 relativa ai tabulati telefonici. Nell’allegato di replica l’attrice ha chiesto l’“edizione da parte del signor C__________ dei dettagli delle fatture telefoniche del suo cellulare per il periodo 2008-2010, onde attestare le chiamate fatte alla convenuta fuori dagli orari di lavoro”. In sede di dibattimento, l’attrice ha poi chiesto l’edizione da RE 1 della menzionata documentazione. Il primo giudice ha ammesso l’edizione dei dettagli dei tabulati telefonici relativi al cellulare di C__________ (numero __________) “… con la facoltà di anonimizzare tutti i numeri telefonici che non fossero quelli dell’avv. CO 1”, assegnando alla parte convenuta un termine di 30 giorni per presentare la documentazione chiesta in edizione. A mente della reclamante, i tabulati non sarebbero atti dimostrare quanto preteso dall’attrice e inoltre vi sarebbe un problema di tutela della personalità di C__________ , terzo e non parte in causa."}