{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2012-36_2012-07-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111442&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a6994251ca421dc0ec4accfa9e8f5e6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2012.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.07.2012 13.2012.36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:53", "Checksum": "7f6a1682d4474fdcf7ad9ac7ad2a7783", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 06.07.2012 13.2012.36\nRegesto:\nPregiudizio difficilmente riparabile - edizione documenti\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nWalser, presidente, Pellegrini e Celio |\n|\nvicecancelliera: |\nMeyer |\nsedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.16 (azione derivante da contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 19 settembre 2011 da\n|\n|\nCO 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nE ora sul reclamo 26 aprile 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 19 settembre 2011 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 102'036.55 oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva del contratto di lavoro, rifusione di spese mediche e legali, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’Ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________.\nCon risposta 22 novembre 2011 RE 1 ha postulato la reiezione della petizione.\nCon replica 12 gennaio 2012 e duplica 15 marzo 2012, e così al dibattimento 18 aprile 2012, le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni.\nCon decisione 18 aprile 2012 il Pretore aggiunto ha ammesso i mezzi di prova notificati dalle parti. Il primo giudice ha in particolare ammesso la domanda di edizione dell’attrice intesa ad ottenere documentazione da RE 1.\nB. Con reclamo 26 aprile 2012 la convenuta si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e la retrocessione al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso di respingere le domande di edizione e in via subordinata, che “le domande di edizione formulate dalla parte attrice … sono ammesse in forma secretata”.\nCon decreto 9 maggio 2012, su richiesta della reclamante, è stato concesso effetto sospensivo al reclamo.\nCon osservazioni 8 giugno 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo.\nconsiderato\nin diritto:\n1. L’ordinanza sulle prove 18 aprile 2012 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alle parti al termine del dibattimento del 18 aprile 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 26 aprile 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.\n2. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).\n2.1 Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto, la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascuna domanda di edizione ammessa dal Pretore aggiunto.\n2.2 In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudizio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.\n2.2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2)."}