La decisione va pertanto annullata e l’incarto ritornato al primo giudice affinché proceda ai necessari accertamenti ed emani una nuova decisione. Stante la particolarità della situazione, non si prelevano spese di giudizio. Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 25 aprile 2012 di RE 1 è parzialmente accolto. 1.1 La decisione 2 aprile 2012 del Pretore del distretto di Lugano è annullata. 1.2 Gli atti sono rinviati al Pretore affinché emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2.