Giusta l’art. 8 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, l’avvocato deve informare tempestivamente l’autorità competente sugli acconti domandati e ricevuti. Nella fattispecie, con scritto 5 aprile 2012, ossia dopo la tassazione della nota professionale, l’avv. R__________ ha comunicato al Pretore che i genitori del suo patrocinato gli hanno versato un acconto di complessivi fr. 5'000.- “per riprendere l’intera problematica di loro figlio”.