Va qui rilevato che in sede di reclamo l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova non è però ammessa (art. 326 CPC), sicché, di principio, il documento andrebbe estromesso dagli atti. Si pone qui tuttavia il problema che il reclamante neppure è stato sentito nell’ambito del procedimento di tassazione della nota del patrocinatore, sicché non ha potuto sollevare in prima sede la questione che ora sottopone all’autorità di reclamo. La questione può tuttavia rimanere aperta, per i motivi che saranno esposti qui di seguito. 8. Giusta l’art. 8 cpv.