1 CPC). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o in caso contrario con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo. La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale.