Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero. 6.1 Il giudizio sulla tassazione della nota professionale viene emanato alla fine della procedura di merito, dovendosi tener conto di tutta l’attività compiuta dal patrocinatore sino al termine del suo mandato.